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ATTIVAZIONE PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

19 lug, 2023 | Avvisi | View Counts (2065) |

 

Il Codice integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, d’ora in avanti “Codice Generale”, i cui contenuti restano autonome norme imperative. 

Il Codice, unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituisce atto regolamentare fondamentale cui si ispira l’azione di ogni dipendente della Provincia di Foggia e di ogni altro soggetto obbligato di cui al successivo articolo 2, per assicurare l’efficienza, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. 

 Le disposizioni del  Codice si applicano a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Foggia, compresi il Segretario Generale e i Dirigenti, ai titolari di incarichi di qualsiasi natura negli uffici di supporto agli Organi di direzione politica, al personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Provincia di Foggia, nonché, per quanto compatibili, ai consulenti, agli esperti, soggetti esterni che, a qualunque titolo, collaborano con la Provincia medesima. 

I dipendenti, nonché i consulenti, gli esperti e collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice a decorrere dall’assunzione in servizio presso la Provincia di Foggia ovvero dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo specifiche clausole inserite nei contratti individuali per particolari figure professionali o nei contratti di consulenza. 

BozzaCodicediComport...

in allegato il modello di proposta da compilare: 

MODELLO.

 

                                                                  Al Responsabile della Prevenzione della 

                                                                                    Corruzione e della Trasparenza                                                                        della Provincia di Foggia

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ALLA BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA   

 

ARTICOLO________________________________________________________________

 

COMMA___________________________________________________________________

 

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE E MOTIVAZIONI:

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Data,                                                                                                          

                                                                                             Firma

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BOZZA CODICE:

Indice

 

 

Articolo 1 - Disposizioni di Carattere Generale

Articolo 2 - Ambito di Applicazione

Articolo 3 - Principi Generali

Articolo 4 - Regali, Compensi e Utilità

Articolo 5 – Partecipazione a Associazioni e Organizzazioni

Articolo 6 - Comunicazione degli Interessi Finanziari e Conflitti d’Interesse

Articolo 7 - Obbligo di Astensione

Articolo 8 - Prevenzione della Corruzione

Articolo 9 - Trasparenza e Tracciabilità

Articolo 10 - Obbligo di Segretezza e di Riservatezza

 Articolo 11 - Comportamento in Servizio

Articolo 11 bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche

Articolo 11 ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

Articolo 12 - Rapporti con il Pubblico

Articolo 13 - Disposizioni Particolari per i Dirigenti

Articolo 14 - Contratti ed altri atti negoziali

Articolo 15 - Vigilanza, Monitoraggio e Formazione

Articolo 16 - Responsabilità

Articolo 17 - Pubblicazione e Divulgazione

Articolo 18 - Norma Finale

Articolo 1 - Disposizioni di Carattere Generale

  1. Il presente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Foggia, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art.1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.
  2. Il presente Codice integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, d’ora in avanti “Codice Generale”, i cui contenuti restano autonome norme imperative.
  3. Il presente Codice, unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituisce atto regolamentare fondamentale cui si ispira l’azione di ogni dipendente della Provincia di Foggia e di ogni altro soggetto obbligato di cui al successivo articolo 2, per assicurare l’efficienza, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.

  

Articolo 2 - Ambito di Applicazione

  1. Le disposizioni del presente Codice si applicano a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Foggia, compresi il Segretario Generale e i Dirigenti, ai titolari di incarichi di qualsiasi natura negli uffici di supporto agli Organi di direzione politica, al personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Provincia di Foggia, nonché, per quanto compatibili, ai consulenti, agli esperti, soggetti esterni che, a qualunque titolo, collaborano con la Provincia medesima.
  2. I dipendenti, nonché i consulenti, gli esperti e collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice a decorrere dall’assunzione in servizio presso la Provincia di Foggia ovvero dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo specifiche clausole inserite nei contratti individuali per particolari figure professionali o nei contratti di consulenza.
  3. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite, a cura dei dirigenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice Generale.
  4. Le previsioni del presente Codice costituiscono, inoltre, principi, per quanto compatibili, per gli Ordinamenti degli Enti a qualsiasi titolo controllati dalla Provincia di Foggia.

  

Articolo 3 - Principi Generali

  1. Il dipendente osserva la Costituzione e la Legge con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
  2. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
  4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
  5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
  6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
  7. Nei rapporti con i colleghi e i superiori o subordinati, il dipendente tiene un comportamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza, rispetta le differenze di genere e favorisce le pari opportunità. Evita atti e atteggiamenti caratterizzati da animosità o conflittualità e in nessun caso lede la dignità di colleghi e superiori o subordinati.

  

Articolo 4 - Regali, Compensi e Utilità

  1. È vietato ai dipendenti chiedere o sollecitare, anche tramite interposte persone, per sé o per altri, regali o qualsiasi altra utilità, neppure di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare compiti o poteri di cui sono investiti.
  2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.
  3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  4. Il modico valore per ciascun regalo o utilità ricevibile dal singolo dipendente è fissato in euro 25,00. Il medesimo valore si applica al cumulo di regali ricevibili da uno stesso soggetto nel corso di un anno solare. Nel caso in cui il cumulo nell’anno solare si verifichi per il concorso di soggetti diversi, il limite di cumulo è determinato in un importo non superiore a 150 euro per anno solare.
  5. È vietato comunque accettare somme di denaro di qualunque importo.
  6. È vietato al dipendente accettare, anche informalmente, incarichi di collaborazione, consulenza o studio di qualsiasi natura e a qualunque titolo, anche se non afferenti alle materie di competenza del suo ufficio, da soggetti privati – persone fisiche, operatori economici, associazioni, organizzazioni - che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
  7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono restituiti a chi li ha offerti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti e in subordine, nel caso in cui non sia possibile la restituzione, sono immediatamente devoluti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, ad Associazioni no profit di propria scelta. Il dipendente deve acquisire la ricevuta comprovante l’avvenuta donazione all’Associazione non profit, da consegnare al dirigente del proprio settore di appartenenza.
  8. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il dirigente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato al settore cui è preposto.

  

Articolo 5 - Partecipazione a Associazioni e Organizzazioni

  1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al dirigente del settore di assegnazione, la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio. Quanto sopra non riguarda l'adesione a partiti – movimenti politici o a organizzazioni sindacali.
  2. Rientrano nell’ambito di applicazione del comma 1 le associazioni od organizzazioni potenzialmente destinatarie di atti di competenza dell’ufficio di assegnazione del dipendente.
  3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa in modo tempestivo e comunque entro e non oltre 15 giorni dall’assegnazione del dipendente all’ufficio o dall’adesione, fermo restando l’obbligo di comunicazione immediata da parte del dipendente della propria adesione o appartenenza nel caso in cui allo stesso siano assegnate responsabilità di procedimento rispetto alle quali detta adesione o appartenenza possa generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. Analogo dovere di comunicazione sussiste in caso di recesso da dette associazioni od organizzazioni.
  4. A seguito della comunicazione di cui il comma 1, il dirigente è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie per prevenire, rispetto a quanto segnalato, che si determinino situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale, secondo quanto indicato al successivo art. 6, comma 4.

  

Articolo 6 - Comunicazione degli Interessi Finanziari e Conflitti d’Interesse

  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i soggetti tenuti all’osservanza del presente Codice informano, per iscritto, il Dirigente del Settore di appartenenza o il Segretario Generale, se Dirigenti, di tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati che gli stessi abbiano o abbiano avuto in base al disposto dell’articolo 6 del Codice Generale, sia all’atto dell’assegnazione all’ufficio, sia, successivamente, qualora si realizzi un rapporto di collaborazione come definito dal citato articolo 6.
  2. A seguito delle comunicazioni di cui il comma 1, il dirigente è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie per prevenire, rispetto a quanto segnalato, che si determinino situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale, disponendo: misure di rotazione del personale; l’astensione del dipendente in determinati procedimenti; in caso di professionalità infungibile, l’assegnazione al dipendente interessato di funzioni esclusivamente istruttorie sul procedimento con avocazione a se stesso dell’adozione dell’atto finale; l’assegnazione del dipendente ad altri compiti o ad altro ufficio.

  

Articolo 7 - Obbligo di Astensione

  1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
  2. Nei casi previsti dal precedente comma 1 del presente articolo, il dipendente è tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta, debitamente motivata, al proprio dirigente delle circostanze che, rispetto alle attività e alle decisioni di propria competenza, possono determinare un obbligo di astensione, fornendo le informazioni necessarie per la valutazione dell’effettiva sussistenza di un conflitto rilevante
  3. Sull’astensione del dipendente decide il Dirigente del Settore di appartenenza, il quale ne dà rincontro al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Sull’astensione del Dirigente decide il Segretario Generale. I provvedimenti relativi alle astensioni sono custoditi in archivio a cura dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

 

 

Articolo 8 - Prevenzione della Corruzione

  1. I soggetti obbligati all’osservanza del presente Codice rispettano tutte le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Ente e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
  2. Ognuno dei soggetti obbligati all’osservanza del presente Codice presta la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta e segnalando allo stesso, per iscritto e in via riservata, eventuali situazioni di illecito accertato, temuto o sospettato di cui sia venuto a diretta conoscenza e, in ogni caso, ritenuto rilevante ai fini di cui al presente articolo, corredando la segnalazione di ogni dato utile ai fini della prova del fatto illecito o contrario alle disposizioni ed ai principi del presente Codice.
  3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela prevista dalla legge, affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità.
  4. Il dipendente partecipa attivamente e con senso di responsabilità alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), con riferimento, in particolare: alla mappatura e all’analisi dei processi; alla individuazione, mappatura e valutazione dei rischi; alla individuazione, mappatura, attuazione e monitoraggio delle misure.
  5. Il personale componente delle Commissioni esaminatrici nell’ambito di procedure concorsuali, di gara o comunque comparative o che ha la responsabilità nella gestione dei contratti per la fornitura di beni o servizi e la realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione segnala tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte ricevute da concorrenti o dall’aggiudicatario, aventi a oggetto utilità di qualunque tipo in favore proprio, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente.
  6. Nei confronti dei concorrenti, degli operatori economici che concorrono alle gare d’appalto e degli aggiudicatari di contratti, il personale limita i contatti a quelli strettamente necessari alla gestione delle procedure.

 

Articolo 9 - Trasparenza e Tracciabilità

  1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Amministrazione secondo le disposizioni normative vigenti e le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione in formato aperto, reperimento e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, operando in modo preciso, completo e nel rispetto dei tempi previsti.
  2. I dirigenti ed i dipendenti forniscono per le funzioni esercitate la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione delle azioni previste nella Sezione Trasparenza del PTPCT, nel rispetto delle scadenze indicate. La mancata collaborazione da parte dei dirigenti sarà rilevata dal Nucleo di Valutazione e costituisce indicatore di qualità della gestione ai fini della valutazione della performance individuale. La mancata collaborazione da parte del personale con qualifica non dirigenziale sarà valutata dal dirigente di assegnazione in sede di valutazione annuale della prestazione individuale.

  

Articolo 10 - Obbligo di Segretezza e di Riservatezza

  1. Il dipendente è tenuto al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio previsto anche dalle disposizioni penali vigenti (art. 326 c.p.) e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, fuori dai casi consentiti dalla normativa vigente, è tenuto a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso nel proprio e negli altri uffici della Provincia.
  2. Il dipendente è obbligato a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente alle parti, salvo gli obblighi informativi derivanti dalla normativa. Dà accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.
  3. Il dipendente non fa oggetto di pubblica conversazione, anche nell’ambito dei social media, di vicende e procedimenti di cui è a conoscenza per ragioni del proprio ufficio né esprime giudizi nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei colleghi in relazione all’espletamento dell’attività lavorativa, fatta salva la libertà di espressione ed il diritto di critica e fermo restando il diritto di ciascun dipendente di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle

organizzazioni sindacali, situazioni o vicende interne agli uffici o disposizioni organizzative, reputate lesive dei propri diritti. Il diritto di critica non può comunque mai sfociare nella lesione dell’onore, della reputazione e del decoro dell’Ente e deve essere sempre rispettoso dei requisiti della verità, continenza e pertinenza.

  1. Salvo il diritto di esprimere e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali di categoria, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione (interviste a giornali, riviste, a mezzi di comunicazione radio-televisivi) attinenti alla gestione dell’organizzazione e allo svolgimento delle attività degli organi di indirizzo e di gestione da cui possa conseguire detrimento all’immagine dell’Amministrazione rese pubbliche ovvero diffuse con qualunque mezzo, compresi gli organi di stampa o di informazione ovvero strumenti informatici anche personali. Gli interventi attraverso su questioni strettamente tecniche in rappresentanza dell’Amministrazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente, facendone menzione.
  2. In tutte le operazioni di trattamento di dati personali afferenti lo svolgimento delle attività e dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi dati, eseguite sia nella sede di lavoro e sia in ambito privato o pubblico, il dipendente è obbligato al rispetto delle disposizioni per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n.196/2016, alle Linee guida del Garante della Privacy n. 243/2014 e ai regolamenti interni in materia di privacy.

 

 

Articolo 11 - Comportamento in Servizio

 

  1. Nell’esercizio dei propri compiti, il dipendente si attiene alle disposizioni impartite dal proprio diretto Responsabile.
  2. Nell’esercizio delle responsabilità di procedimento attribuite, il dipendente assicura il corretto e tempestivo svolgimento dei propri compiti. A tal fine: a) in presenza di oggettive incertezze interpretative riferite alla normativa applicata, il dipendente acquisisce, se disponibili, pareri ed orientamenti interpretativi qualificati, confrontandosi se necessario con il proprio diretto Responsabile e, su indicazione di quest’ultimo, con l’Avvocatura dell’Ente; b) nel caso in cui, per le funzioni attribuite, il dipendente sia tenuto a formulare i criteri selettivi nell’ambito di procedure comparative, assicura, anche attraverso la consultazione di pareri ed orientamenti interpretativi qualificati e di buone pratiche di altre Amministrazioni, la massima oggettività e trasparenza di detti criteri, confrontandosi se necessario con il proprio diretto Responsabile e, su indicazione di quest’ultimo, con l’Avvocatura dell’Ente; c) nella redazione degli atti, il dipendente cura la corretta e completa motivazione, in particolare assicurandosi che da essa si evinca con chiarezza il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata; d) nel caso in cui, per criticità sopravvenute, il dipendente non riesca ad assicurare il rispetto dei termini procedimentali, ne informa tempestivamente il proprio diretto Responsabile per l’adozione delle conseguenti misure organizzative e gestionali.
  3. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
  4. Il dipendente osserva le disposizioni organizzative relative all’orario di lavoro ed alla presenza in servizio e utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
  5. Il dipendente non attende, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio, e per tali si intendono anche ripetute conversazioni telefoniche private e l'accesso ai social network, compiuti anche attraverso apparecchio cellulare personale. Nei periodi di assenza per malattia o infortunio il dipendente non attende ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico.
  6. Il dipendente utilizza il materiale, i mezzi o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio servizio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti delle disposizioni organizzative impartite dall'Amministrazione, in particolare il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio di servizio. Il dipendente evita sprechi e diseconomie nel consumo e nell’utilizzo dei beni dell’amministrazione e persegue il risparmio energetico. Rispetta e fa rispettare il divieto di fumo nella sede di lavoro e durante l’attività di servizio non fa uso di sostanze alcoliche e stupefacenti o psicotrope.
  7. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria, previsto dall’art.16, comma 1, lettera l-quater, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di cui all’art.2 del presente codice, di comunicare immediatamente all’amministrazione l’avvio nei propri confronti di un procedimento previsto per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale. Per detti reati è obbligatoria l’adozione da parte del dirigente o, se trattasi di questi, da parte del Segretario Generale, di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” ed eventualmente la rotazione straordinaria.

 

 

Articolo 11-bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche

 

  1. L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.
  3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
  4. Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
  5. È vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.

 

 

Articolo 11-ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

 

  1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
  2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
  3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
  4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
  5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

 

 

Articolo 12 - Rapporti con il Pubblico

  1. I soggetti obbligati all’osservanza del presente Codice, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità rispondono, senza ritardo, alla corrispondenza, alle chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, il dipendente fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al proprio comportamento e a quello di altri dipendenti dell’Ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.
  2. Il dipendente espone in modo visibile il badge e/o altro supporto identificativo messo a disposizione dalla Provincia di Foggia, al fine di farsi riconoscere.  
  3. Il dipendente non riceve o incontra soggetti privati, operatori economici, in luoghi diversi da quelli istituzionali per discutere le pratiche del proprio lavoro.
  4. Nella trattazione delle pratiche affidate il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, utilizzando i mezzi più immediati, assicurando chiarezza ed esaustività e mantenendo uno stile di comunicazione cortese e tale da promuovere positivamente l’immagine dell’Amministrazione.
  5. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente indirizza l'interessato al funzionario o all’ufficio provinciale competente.
  6. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente assicura la parità di trattamento tra gli utenti e rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione dal proprio diretto Responsabile, l'ordine cronologico, evitando rapporti diretti con l’utenza finalizzati ad alterare l’ordine di trattazione delle pratiche e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente si astiene inoltre da ogni azione diretta ad orientare e indirizzare gli utenti verso strutture private o, comunque diretta a favorire interessi privati.
  7. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami rispetto alle funzioni di competenza e in qualunque forma pervenuti.

 

 

Articolo 13 - Disposizioni Particolari per i Dirigenti

  1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell'incarico. Assicura il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Ente e persegue direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
  3. Essi devono assumere tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, con particolare riferimento alla instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, garantendo un intervento immediato nei casi di conflitto che si determinano tra gli stessi. Devono ripartire le mansioni e delegare i compiti nonché assegnare l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione.
  4. Il dirigente, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, autodichiara l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e nel corso dell'incarico l'interessato consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, al RPCT apposita dichiarazione, rilasciata a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/1990, sulla insussistenza di una delle suddette cause.
  5. L’ufficio per il personale verifica, con periodicità annuale, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l’insussistenza di sentenze, misure e procedimenti ostativi a ricoprire incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
  6. I dirigenti sono tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in conformità alla delibera dell’ANAC n. 586 del 26/06/2019 e loro successive modificazioni.
  7. È dovere del dirigente:
    1. svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguire gli obiettivi strategici, organizzativi e individuali assegnati e adottare un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell'incarico;
    2. assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, il segretario generale, i colleghi, i collaboratori, gli organi interni di controllo e i destinatari dell'azione amministrativa;
    3. attestare la propria presenza in servizio, secondo il sistema elettronico in uso del rilevamento delle presenze;
    4. vigilare sul rispetto da parte dei propri collaboratori dei codici di comportamento, del PTPCT e, in particolare, delle norme sulle situazioni di conflitto di interessi, sulle cause di inconferibilità e sulla presenza sul posto di lavoro. Nell’autorizzare un dipendente incardinato nella propria struttura a un incarico esterno deve accertarsi che l’espletamento di tale incarico sia conforme a quanto previsto nel T.U. n. 3/1957, nel D.lgs. n. 165/2001, nella Legge n. 190/2012 e nella vigente disciplina interna della Provincia;
    5. assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
    6. curare la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e

promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile;

    1. svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo;
    2. intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attivando e concludendo, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalando tempestivamente l'illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedendo ad inoltrare immediata denuncia alle competenti autorità giurisdizionali;
    3. nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottare ogni misura idonea affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    4. favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Provincia.

 

 

Articolo 14 – Contratti ed altri atti negoziali

  1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
  2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo di ciò apposito verbale da conservare agli atti dell’ufficio.
  3. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione, il dipendente comunica al proprio dirigente le situazioni che, pur non in grado di minare la sua imparzialità, sono tali da poter essere percepite come una minaccia alla stessa, affinché possa essere valutata l’effettiva sussistenza di un conflitto rilevante.
  4. Il dipendente che intende concludere accordi o negozi ovvero stipulare contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa preventivamente per iscritto il Dirigente del Settore di appartenenza.
  5. Se nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si trova il Dirigente, questi informa per iscritto Segretario Generale. Se nelle situazioni di cui ai commi 2,3 e 4 si trova il Segretario Generale, questi informa per iscritto il Presidente della Provincia.
  6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'Ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, per iscritto, il proprio Dirigente.

 

 

Articolo 15 - Vigilanza, Monitoraggio e Formazione

1.Ai sensi dell’art.54, comma 6 del d.lgs. n.165/2001, provvedono a vigilare sull’applicazione del presente Codice, il Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i Dirigenti, i responsabili di posizione organizzative e le Strutture di Controllo Interno.

  1. Delle attività svolte ai sensi del presente articolo viene costantemente informato l’Ufficio per i

Procedimenti Disciplinari il quale, oltre alle funzioni disciplinari, cura l’aggiornamento del Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione di quest’ultimo e del Codice Generale, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. A tal fine l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

  1. In relazione ai compiti di vigilanza, i soggetti indicati al comma 1 promuovono la conoscenza del codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo. Favoriscono inoltre la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e, nella valutazione individuale del dipendente, tiene conto anche delle eventuali violazioni del codice di comportamento emerse in sede di vigilanza.
  2. Il controllo sul rispetto del codice di comportamento da parte della dirigenza è operato dal Segretario Generale.
  3. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti dei Codici di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti, conformemente a quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ente.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

  1. Per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborano alle funzioni di vigilanza e monitoraggio circa l’attuazione del presente Codice, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
  2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Amministrazione, attua, in raccordo con l’Ufficio procedimenti Disciplinari, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presidia la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.
  3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura, in collaborazione con il responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'aggiornamento del codice di comportamento, provvede alla raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dell’identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.

 

 

Articolo 16 – Responsabilità

  1. Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel presente codice, compresi quelli afferenti all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.
  2. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
  3. Le violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento di cui all'articolo 55-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

 

 

Articolo 17 - Pubblicazione e Divulgazione

 

  1. Il presente Codice è pubblicato sul Sito Istituzionale della Provincia di Foggia oltre che nella Rete Intranet, e viene inviato tramite e-mail a tutti i soggetti di cui all’articolo 2.
  2. La Provincia di Foggia, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti o collaboratori a qualsiasi titolo con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.

 

Articolo 18 - Norma Finale

 

1. Il Presente codice sostituisce il Codice vigente ed entra in vigore 5 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

 

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