Dirigente : Ing. Luciano Follieri
Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n.431 del 9 ottobre 1997 si definiscono “Scuole Nautiche” i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola nautica. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento.
Approvazione dei criteri per l'apertura delle Scuole Nautiche Apri e scarica
• Variazione parco veicolare • Vidimazione documenti • Istanza rilascio tessere • Richiesta supplente temporaneo • Autocertificazione generica
L’impresa che intende svolgere l’attività di Scuola Nautica deve possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 2) 2) Requisiti soggettivi (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3) 3) Requisiti finanziari (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3) L'impresa deve inoltre avere: