Scuole Nautiche

Ufficio competente

Dirigente : Ing. Luciano Follieri

E-mail: lfollieri@provincia.foggia.it
 
Referenti
• Tetta Rag. Giuseppe - Tel. 0881.791540 - E-mail: gtetta@provincia.foggia.it
• Di Tonno Per. Agr. Fabio - Tel. 0881.791587 - E-mail: fditonno@provincia.foggia.it
 
Orari di ricevimento del pubblico
Lunedi, mercoledi, venerdi dalle ore 09.30 alle ore 12

Definizione

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n.431 del 9 ottobre 1997 si definiscono “Scuole Nautiche” i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola nautica. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento.

Normative

Approvazione dei criteri per l'apertura delle Scuole Nautiche  Apri e scarica

Attività

• Variazione parco veicolare
• Vidimazione documenti
• Istanza rilascio tessere
• Richiesta supplente temporaneo
• Autocertificazione generica

Informazioni

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa limitatata alle sole unità a motore;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa limitatata alle sole unità a motore;
  • patenti per il comando delle navi da diporto.
Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica anche le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami. La materia è dettagliatamente disciplinata dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante le "Norme su scuole nautiche e officine per la revisione auto".
 

Requisiti

L’impresa che intende svolgere l’attività di Scuola Nautica deve possedere i seguenti requisiti:
1) Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 2)
2) Requisiti soggettivi (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3)
3) Requisiti finanziari (Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 allegato E art. 3)

L'impresa deve inoltre avere:

  • la disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore e all'attività di insegnamento;
  • la disponibilità e l'idoneità dei locali;
  • la disponibilità e l'idoneità delle attrezzature marinaresche;
  • la disponibilità e l'idoneità degli strumenti e dei mezzi nautici;
  • la disponibilità e l'idoneità del materiale didattico;
  • la disponibilità e l'idoneità del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche