Autoscuole

Comunicato per gli aspiranti insegnanti e istruttori di autoscuola

Si comunica che l’articolo 10 - comma 5 septies - della legge n. 40 del 03/04/2007 (conversione Decreto -Legge Bersani), ha introdotto l’obbligo della preventiva frequenza di un corso di formazione propedeutico agli esami di idoneità per insegnante ed istruttore di autoscuola, i cui contenuti saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Di conseguenza, si resta in attesa di conoscere le modalità operative che verranno stabilite per i suddetti corsi di formazione, prima di bandire i succitati esami. Ulteriori informazioni, quando note, verranno comunicate in questo stesso portale.   

 La descrizione completa ed approfondita   della normativa e dei relativi procedimenti relativi all'attività di autoscuola è rimandata alle sezioni sottostanti " Procedimenti e Modulistica" - " Normativa Disposizioni". Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge n. 31.01. 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività. Le autoscuole che hanno sede nel territorio della provincia di Foggia ricadono nella competenza della Provincia di Foggia.

Chi intende avviare un'attività di autoscuola (Titolare/Legale Rappresentante) ed è in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali (tra cui: duplice abilitazione Insegnante /istruttore ed esperienza adeguata) previsti dalla normativa, deve presentare una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) all'amministrazione provinciale territorialmente competente. I soggetti interessati non possono iniziare l'attività prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA, salvo anticipare il termine in presenza di specifica comunicazione della Provincia con esito positivo.

L'inizio effettivo deve essere oggetto di specifica comunicazione di inizio attività (CIA) alla Provincia . Dal momento di presentazione della DIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività e, nell'ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio, ha il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

 Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica. Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di idoneità tecnica e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

 Chi già esercita attività di autoscuola ricorre alla DIA al fine di abbattere i tempi di attesa delle Imprese e senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti acquisiti delle Autoscuole in attività. Pertanto, i soggetti interessati presentano la DIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale.

Inoltre, la DIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività. Al fine di garantire la continuità nell'attività di autoscuola, il soggetto interessato presenta, invece, un'istanza finalizzata al rilascio di un'autorizzazione in sostituzione nell'ipotesi di trasferimento del complesso aziendale.

 E' necessario ottenere un'autorizzazione anche nelle ipotesi di variazione dell'organico di segreteria e di distrazione dall'organico delle figure di Insegnante di teoria, Istruttore di guida e Responsabile didattico per sede secondaria. Gli interessati devono inoltre comunicare alla Provincia le seguenti variazioni al fine di ottenere un Nulla Osta al proseguimento in via temporanea dell'attività di autoscuola: impedimento del titolare, sostituzione temporanea del personale docente e ristrutturazione dei locali. Il nulla osta ed alcune autorizzazioni seguono procedure semplificate per i cittadini definite di "silenzio -assenso", che consentono la riduzione dei tempi di attesa e l'abbattimento dei costi per le Imprese.

Le Autoscuole che si consorziano ai sensi dell'art. 123 comma 7 del D. Lgs. 285/1992 richiedono il rilascio dell'atto di riconoscimento per la costituzione di un Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.

 L’impresa che intende svolgere l’attività di autoscuola deve possedere i seguenti requisiti 1. Requisiti morali 2. Requisiti professionali 3. Capacità finanziaria 4. Standard tecnico-organizzativi Requisiti morali richiesti al titolare dell’autoscuola o al legale rappresentante nel caso di persone giuridiche: - proprietà, gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio - gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola - compimento dei 21 anni - buona condotta - diploma di istruzione di secondo grado - abilitazione insegnante e istruttore di guida con almeno 2 anni di esperienza - non essere delinquenti abituali, professionali, o per tendenza - non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (CdS)   Requisiti professionali - insegnanti e istruttori idonei - uno o più insegnanti, uno o più istruttori di guida - se l’autoscuola presenta agli esami più di 160 allievi/anno almeno un‘istruttore in più   Capacità finanziaria - certificato di proprietà di immobili di valore non inferiore a 100.000.000 £ (51.645,68 € ) oppure - attestazione bancaria di affidamento per £ 50.000.000 (25.822,84 € )    

Requisiti tecnico-organizzativi

LOCALI - aula con superficie di almeno mq 25, separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico - almeno mq 1,5 per allievo - idoneo arredamento - ufficio di segreteria con superficie di almeno mq 10, antistante o laterale all’aula con ingresso autonomo - servizi igienici composto da bagno e antibagno, illuminati e areati altezza minima dei locali come da regolamento comunale

ARREDAMENTO DIDATTICO - una cattedra o tavolo - una lavagna 1,10x0,80 o lavagna luminosa - posti a sedere per gli allievi - materiale per le lezioni teoriche (per autoscuole di tipo A e B) a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata (solo per autoscuole di tipo A) i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

- autoscuole di tipo A a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100km/h b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola dell’ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d’istruzione, e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente e società, purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.   - autoscuole di tipo B  a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100km/h  b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h

Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola dell’ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d’istruzione, e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente e società, purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

Disposizioni per GUIDA SICURA

Disposizioni urgenti per incrementare la sicurezza stradale (D.L. 3/08/2007 n.117) Articolo 1 Modifica l`art. 116 del Codice della Strada in materia di guida senza patente prevedendo per chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti, l`ammenda da 2.257 € a 9.032 €. Nell`ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l`arresto fino ad un anno. L`infrazione è punita come fattispecie di rilevanza penale mentre in precedenza era prevista solo una sanzione amministrativa (di pari importo).

Articolo 2 Modifica gli artt. 117 e 170 del C.d.S. in materia di limitazioni alla guida, nonchè trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, e in particolare: motocicli: viene operato un rinvio automatico alle normative comunitarie in materia (direttiva 2000/56/CE che prevede, tra l`altro, che ``l`autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni``).

 Si prevede anche il divieto di trasportare minori di 4 anni sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote (sanzione pecuniaria da 148 a 594 €); neopatentati: nei primi 3 anni, potranno mettersi al volante solo di auto entro i 50 KW per tonnellata, a meno che trasportino disabili (purché la persona invalida sia in auto).

La disposizione si applica solo a chi conseguirà la patente dal febbraio 2008. Sulle strade extraurbane non potranno superare gli 80 km/h (prima 90). Raddoppia la sanzione per coloro che nei primi 3 anni dal conseguimento della patente oltrepassano i limiti di guida e di velocità: prima si pagavano da 74 a 296 euro, ora da 148 a 594 €. Articolo 3 Modifica l`art. 142 del C.d.S. in materia di velocità dei veicoli incrementando sia le sanzioni pecuniarie (massimo 2000 €) sia la durata della sospensione della patente (sino a due anni nei casi più gravi).

Prevede che si possano impiegare per i controlli anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato e che le postazioni di controllo debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l`uso di cartelli/dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Sono previste due aggravanti: raddoppio delle sanzioni e del ritiro della patente per i guidatori di autocarri, ciclomotori, macchine agricole e autobus che superino i limiti di velocità imposti a tali categorie di veicoli; sospensione della patente da 8 a 18 mesi (anziché da 6 a 12) per chi, nell`arco di un biennio, superi due volte i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60; revoca della patente per chi, nell`arco di un biennio, superi 2 volte i limiti di oltre 60 km/h.

Articolo 4   Modifica l`art. 173 del C.d.S. vietando di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consentendo l`utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani.

Le multe vanno da 148 a 594 € ma è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio. Articolo 5 Modifica gli artt. 186 e 187 del C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l`effetto di stupefacenti, prevedendo, per la guida in stato di ebbrezza, tre ``gradi di intensità`` della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi viene prevista una sanzione pecuniaria da 500 € (prima 258) a 2.000 € (prima 1.032).

Viene confermata la pena dell`arresto fino a un mese, mentre è stata inasprita la sospensione della patente, comminabile da tre (prima 15 gg.) a sei mesi (prima tre); guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all`1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la sanzione pecuniaria va da 800 a 3.200 €.

La pena è dell`arresto fino a tre mesi, e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all`1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 € sino ad un massimo di 6.000 €.

La pena è dell`arresto fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.

 In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un`attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente B nell`ipotesi di recidiva nel biennio.

Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell`incidente per 90 gg., a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell`accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 €.

Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 €. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l`ammenda da 1.000 a 4.000 € e con l`arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All`accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Articolo 6 Introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza, in particolare: viene introdotto l`obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

L`inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni. dispone che nei programmi di educazione stradale delle scuole siano introdotte anche informazioni sui rischi conseguenti all`assunzione di droghe e alcol al volante.

 Articolo 7 Prevede che le disposizioni del decreto-legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Articolo 8 Il D.L. entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (4 agosto 2007). 

Disposizioni :

Dirigente : Arch. Angelo Iannotta

Assessore

Referenti

Orari di ricevimento del pubblico

  • Lunedi, mercoledi, venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.30
  • Martedi - Giovedi dalle 15.30 17.00

Tutta la documentazione per l'eventuale apertura di una autoscuola potete consultare la S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola ) - il DM 317/95

Modulistica

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PDFDelibera n 48 del 31 luglio 2012 Regolamento Esami insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuolaDelibera n 48 del 31 luglio 2012 Regolamento Esami insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola08/06/2023183,44 Kb08/06/2023
PDFAllegato alla Delibera di Consiglio Provinciale n.48 del 31/07/2012 Regolamento esami insegnanti ed istruttori di autoscuolaAllegato alla Delibera di Consiglio Provinciale n.48 del 31/07/2012 Regolamento esami insegnanti ed istruttori di autoscuola08/06/2023737,52 Kb08/06/2023
PDFS.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività )S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività )08/06/202359,63 Kb08/06/2023
PDFTABELLA PROCEDIMENTO AUTOSCUOLETABELLA PROCEDIMENTO AUTOSCUOLE06/07/2023150,24 Kb06/07/2023