Statuto

Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 20/11/2003.
Modificato con delibera Consiglio Provinciale n.50 del 7/5/2009.


Capo I - Principi generali


1. La Provincia rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità provinciale e promuove lo sviluppo di tutti i cittadini comunque presenti sul suo territorio, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa, perseguendo gli obiettivi fondamentali dell'affermazione della persona, dei valori della democrazia, della pace e del progresso.
Favorisce l'uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini, nella prospettiva di una società interetnica e in grado di garantire pari opportunità a tutti i suoi componenti. A tal fine la Provincia promuove e garantisce la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali.

2. La Provincia di Foggia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona, memore del sacrificio di sangue versato dai suoi cittadini per la pace, la libertà e la democrazia, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie (internazionali), promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
A tal fine, la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Capitanata una terra di pace.
1. La Provincia di Foggia è ente locale autonomo intermedio tra i Comuni della provincia di Foggia e la Regione Puglia. Negli atti ufficiali assume la denominazione di "Provincia di Foggia".

2. Negli atti ufficiosi, anche a rilevanza pubblica ed esterna può assumere la denominazione di "Provincia di Capitanata" nel rispetto della propria identità storica territoriale.

3. Essa impronta la sua attività ai principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e a quelli dell'Unione Europea dell'O.N.U.
1. La Provincia opera per lo sviluppo del territorio della Capitanata, valorizzando la sua essenziale peculiarità di provincia - regione che, per la sua funzione naturale di crocevia tra il Nord e il Sud, per la sua estensione e la sua ricchezza territoriale, per le sue risorse umane e naturali ha un ruolo rilevante nei processi di sviluppo della Puglia e del meridione.

2. La Provincia adotta la programmazione democratica come metodo fondamentale della sua attività.

3. La Provincia:
a. promuove la crescita sociale, culturale e civile dei suoi abitanti anche attraverso il sostegno a iniziative proposte dalle forze culturali presenti sul territorio;
b. promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente favorisce le attività produttive; si adopera per il superamento degli squilibri settoriali e sociali esistenti nel suo territorio;
c. favorisce ogni intervento diretto a prevenire e a combattere sul territorio l'insorgere di fenomeni di devianza e di emarginazione, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, alla tossicodipendenza, all'alcolismo;
d. riconosce negli anziani un importante patrimonio di idee, di cultura e di esperienza che va tutelato e valorizzato anche in collaborazione con gli organismi sindacali, istituzionali e culturali della terza età;
e. garantisce, in concorso con gli altri enti, il diritto alla salute e alla qualità della vita, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro;
f. concorre con la Regione e con i Comuni alla realizzazione di servizi sociali efficaci ed efficienti, per la risoluzione dei problemi degli anziani, dei minori, dei disabili, degli invalidi e delle fasce sociali più deboli;
g. promuove ogni iniziativa utile a favorire la effettiva "pari opportunità" di entrambi i sessi;
h. opera fattivamente per l'integrazione della Capitanata nell'Unione Europea, partecipando attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale;
i. salvaguarda le identità culturali, tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio e si impegna a conservare e sviluppare i vincoli di solidarietà con gli emigrati;
j. incoraggia e sostiene lo sport dilettantistico quale importante e fondamentale momento di aggregazione sociale; mette a disposizioni degli Enti e delle Associazioni sportive dilettantistiche operanti in Capitanata le proprie strutture;
k. promuove, favorisce e sostiene le iniziative per l'occupazione giovanile.


Capo II - Diritti di accesso


1. La Provincia persegue sistematicamente la partecipazione dei cittadini e delle persone, comunque residenti nel suo territorio alla propria attività di governo, ritenendola strumento irrinunciabile di affermazione della democrazia e dei valori della persona umana. Essa orienta la propria attività alla massima trasparenza, garantendo una costante e capillare pubblicizzazione dei propri programmi, delle proprie iniziative e dei propri atti, riconoscendo alla informazione un ruolo fondamentale per l'affermazione della democrazia.

2. Per garantire la partecipazione, la provincia pubblica, fra gli altri strumenti, con cadenza periodica un bollettino telematico, da mettere in rete. In esso vengono riportate le principali decisioni dell'amministrazione. Nel bollettino sono pubblicate l'elenco delle delibere del Consiglio Provinciale, della Giunta e tutti quegli atti relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche o servizi, il cui importo sia superiore a 150.000 ECU, e informazioni sullo stato di esecuzione dei medesimi.

3. Il bollettino prevede uno spazio autogestito per permettere a tutte le espressioni organizzate della società civile di illustrare la loro attività e per dare pareri, suggerimenti,consigli in ordine all'attività politico - amministrativa dell'ente.
1. I Comuni della Provincia, i cittadini singoli o associati e, comunque, le persone residenti nel territorio possono presentare istanze, petizioni o proposte di deliberazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi provinciali.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono consentire l'identificazione del richiedente e riguardare problemi di competenza della Provincia di Foggia. Esse sono rivolte al Presidente della Provincia che sulle stesse si pronuncia entro sessanta giorni.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione - per la quale farà fede la data del timbro postale - e previa istruttoria da parte degli uffici provinciali, le istanze, le petizioni e le proposte saranno sottoposte all'esame dell'organo dell'amministrazione cui compete la materia oggetto dell'istanza, della petizione o della proposta.

4. Entro lo stesso termine, per le materie di competenza consiliare, l'istanza, la petizione o la proposta sono sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno 1.000 cittadini o avanzate da 3 Consigli Comunali o dalla competente Commissione Consiliare, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini o di Consigli Comunali.

5. L'organo interessato ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza, la petizione o la proposta dichiarandone preventivamente l'ammissibilità o l'inammissibilità sulla base dei criteri di cui al 1 comma del presente articolo. Quando la richiesta sia giudicata ammissibile, l'organo competente può rigettarla o accoglierla indicando, in questo caso, tempi e procedure per l'adozione dei successivi atti necessari per l'attuazione degli interventi di cui all'istanza, petizione o proposta. Gli interventi predetti vanno comunque promossi entro un anno dalla data in cui l'istanza, petizione o proposta è stata presentata.

6. Le determinazioni dell'Organo competente sono comunicate ai proponenti direttamente.
1. La partecipazione dei cittadini e delle persone comunque residenti nel territorio provinciale all'attività e alle scelte dell'Amministrazione è garantita anche attraverso l'incoraggiamento e la valorizzazione delle libere forme associative.

2. La Provincia di Foggia prevede periodici confronti programmatici con le associazioni iscritte all'albo, istituito dalla Provincia, e con le Consulte dalla stessa promosse per favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della comunità.

3. Possono iscriversi all'Albo le associazioni che siano legalmente costituite, abbiano sede sociale nel territorio provinciale, perseguano il pubblico interesse e prevedano forme di elezione democratica dei propri organismi dirigenti e non abbiano fine di lucro.

4. La Provincia promuove, attraverso appositi regolamenti, la costituzione della Consulta della Società Civile, la Consulta per gli Affari Sociali, la Consulta per la Cultura e la Sport, la Consulta dell'Ambiente, la Consulta per l'Economia e per il Lavoro e la Consulta per le Politiche Giovanili.
1. Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione dura in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio, che l'ha nominata, e opera fino alla sua sostituzione.
1. L'Amministrazione Provinciale riconosce nella consultazione delle altre autonomie locali, delle categorie economiche e produttive uno strumento essenziale di orientamento e di discussione democratica dei propri programmi.

2. La Consultazione collettiva viene attuata attraverso il "forum" secondo le modalità nel regolamento.

3. La Provincia consulta direttamente e collettivamente i cittadini per conoscere gli orientamenti e i giudizi su questioni di interesse generale, che riguardano sia l'intero territorio sia parte di esso. I forum dei cittadini vengono promossi dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta, sia su propria iniziativa che su richiesta di in terzo dei Consiglieri Provinciali, di una delle consulte provinciali o di almeno mille cittadini.
1. La Provincia riconosce nel Referendum la verifica della volontà generale su problemi che riguardano interessi fondamentali della comunità provinciale, in particolare proposte di passaggio di Comuni della Provincia di Foggia ad altra provincia o di delimitazione di aree metropolitane, che mutino i confini della Provincia, o di localizzazione, sul territorio provinciale, di impianti industriali che presentano un alto rischio ambientale.

2. Sono ammessi solo Referendum consultivi.

3. Il Referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio Provinciale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) da un numero di consigli comunali, che presentino almeno il 10% della popolazione provinciale;
c) da non meno di 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

4.
Il Referendum deve, comunque, riguardare atti generali di competenza del Consiglio Provinciale. Sono esclusi dalla potestà referendaria:
a) lo Statuto e i Regolamenti Provinciali;
b) i provvedimenti di nomina, di elezione e di designazione;
c) i bilanci preventivi e consultivi annuali e pluriennali;
d) l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) gli atti politici o di indirizzo che non abbiano effetti amministrativi diretti sui cittadini.

5. Le modalità di presentazione del quesito o dei quesiti, della raccolta delle firme, le procedure e i termini sono disciplinati, secondo i principi dello Statuto, dal Regolamento.

6. La proposta di Referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità, anche preventivo, alla Commissione Consigliare Paritetica presieduta dal Segretario Generale.

7. Il quesito da sottoporre all'elettore deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

8. Il Referendum è indetto dal Presidente della Provincia con proprio decreto, una volta dichiarata l'ammissibilità.

9. Il Referendum è effettuato anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali provinciali e comunali, una sola volta all'anno, in un giorno compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

10. Il Referendum è valido se vi partecipa la metà dei cittadini aventi diritto di voto.

11. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. Il Consiglio Provinciale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, in conformità alla volontà espressa dal voto.
1. Ciascun elettore della provincia di Foggia può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
1. Tutti gli atti finali, che concludono il procedimento dell'Amministrazione Provinciale, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge, per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Presidente che ne vieti l'esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. I documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone sono consultabili solo dopo 70 anni dalla loro data, ai sensi della lettera b, art. 2 del D.P.R. 30/9/63 n. 1409.
1. Tutti i cittadini singoli o associati, nonché le persone, comunque residenti nel territorio provinciale, hanno il diritto di accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente per assumere tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e possono richiederne copia. Le procedure per garantire il diritto di accesso sono disciplinate da apposito Regolamento.
1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, è istituito il Difensore Civico col compito di vigilare sull'osservanza dei criteri di trasparenza, partecipazione ed efficienza dell'attività amministrativa.

2. Egli provvede d'ufficio, o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale, delle aziende speciali e delle istituzioni da essa dipendenti. Egli provvede altresì di ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici di amministrazioni comunali, le quali, per propria autonoma determinazione statutaria, abbiano espressamente previsto la possibilità di avvalersi del Difensore Civico istituito presso l'Amministrazione Provinciale.

3. Il Difensore Civico provinciale esercita il potere di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, secondo quanto stabilito dalle leggi.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale sulla base di una rosa di candidati presentati anche dalle libere associazioni e movimenti dei cittadini facenti parte dell'albo di cui all'art. 6.

5. Il Difensore Civico deve essere e lettore di un Comune della Provincia e scelto fra i cittadini aventi i requisiti per la elezione alla carica di Consigliere Provinciale. Esso deve essere persona dotata di preparazione, esperienza, autonomia, probità e competenza giuridico - amministrativa, tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo Ufficio.

6. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari europei o nazionale, i titolari di cariche elettive in Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali o in loro enti strumentali o in circoscrizioni, i dirigenti di organizzazioni politiche, sindacali, di associazioni di categoria e chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che costituisca oggetto di rapporti giuridici o finanziari con l 'Amministrazione Provinciale.

7. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato.

8. Il Difensore Civico ha la sede presso l'Amministrazione Provinciale. L'organico del suo ufficio è stabilito dalla dotazione organica della Provincia. Il Difensore Civico dispone, altresì, del Servizio Informazione dell'Ente per la trasmissione di informazioni all'esterno.

9. L'effettiva entrata in carica del Difensore Civico è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione da parte sua dell'impegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio Regionale, per il Consiglio Provinciale e per quello del Comune Capoluogo sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa; l'eventuale presentazione di candidatura comporta l'automatica ed immediata decadenza dalla carica di Difensore Civico, se in corso, ed esclude la possibilità di una nuova nomina.

10. Il Regolamento apposito disciplinerà i compiti, i modi delle elezioni, i requisiti soggettivi per la nomina i presupposti ed il procedimento per la decadenza e per la revoca e la misura del compenso per le funzioni svolte dal Difensore Civico.

11. Il compenso spettante al Difensore Civico è pari all'indennità che la legge stabilisce per gli assessori escluse le maggiorazioni.


Capo III - Compiti


1. La Provincia di Foggia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Puglia, secondo il principio di sussidiarietà.
1. La Provincia, tenuto conto delle vocazioni socio - economiche e delle omogeneità territoriali, può dividere il territorio in circondari, per erogare servizi più efficaci.

2. L'istituzione dei circondari è di competenza del Consiglio Provinciale. Nella delibera di istituzione sono determinati i compiti e disciplinato il funzionamento.
1. É istituita la conferenza delle autonomie locali cui possono aderire gli Enti autarchici territoriali della Capitanata.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia e può essere chiamata ad esprimersi su problematiche di carattere generale.
1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi fatti propri, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso l'accordo di programma e le altre forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
1. La Provincia:
a. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale;
b. concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
c. formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale sia settoriale.

2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. La Provincia accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, mediante le seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi gestiti dalla Provincia direttamente o secondo le modalità indicate nei commi precedenti, viene istituita la Conferenza Permanente dei Servizi Provinciali, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno per analizzare lo stato dei servizi e formulare proposte per il miglioramento della loro efficienza ed efficacia.

3. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da apposito Regolamento.
1. L'Azienda Speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le minoranze devono obbligatoriamente essere rappresentate nei Consigli di Amministrazione.

4. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L' ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati oltre che dalle norme del presente statuto, dalle specifiche disposizioni dei regolamenti istitutivi.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal propri o Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, e da regolamenti approvati dalle stesse aziende speciali.
1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con i Comuni, con le Comunità Montane ed altre Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, la Provincia costituisce con i Comuni un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.17, se compatibili.

2. La costituzione e il funzionamento dei Consorzi sono regolati dall'art. 25 della legge 8.6.1990, n. 142.

3. Tra la Provincia e gli stessi Comuni non può essere costituito più di un Consorzio.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di cui la Provincia abbia competenza primaria o prevalente, e che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Amministrazioni Statali o altri soggetti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici, la Provincia si avvale ordinariamente di accordi di programma, promossi dal Presidente.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Ottenuto il consenso unanime di tali amministrazioni attraverso la sottoscrizione dell'accordo, il Presidente approva l'accordo con proprio decreto.

3. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cessa la sua efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

4. Il ricorso all'accordo di programma viene proposto dall'amministrazione Provinciale anche per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di competenza regionale e statale in cui essa abbia interesse.
1. Per la realizzazione - gestione di opere pubbliche di rilevante importanza e consistenza che richiedono interventi finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni, costituite ai sensi dell'art. 12 della L. 498/92, con la partecipazione di pubblico e privato.

2. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilito il numero dei rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.
1. Il Presidente dell'azienda o del Consorzio o della società di servizio, qualora la forma di gestione prescelta sia diversa da quella diretta, dovrà relazionare ogni anno al Consiglio Provinciale sui livelli di produttività, di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati. Tale relazione dovrà far parte di quella previsionale e programmatica del Bilancio di previsione dell'ente.


Capo IV - Organizzazione


1. La Provincia di Foggia comprende il territorio dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza V alfortore, Celle S. Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monteleone di Puglia, Monte S. Angelo, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Ortanova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, S. Agata di Puglia, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, S. Severo, S. Nicandro Garganico, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

2. Essa ha per capoluogo e per sede amministrativa centrale la Città di Foggia.
1. Il gonfalone della Provincia è un drappo azzurro di un metro per due, merlato con frangia dorata nella parte inferiore.

2. Esso è caricato al centro dallo stemma della Provincia, coronato dall'iscrizione centrata "Provincia di Foggia" e circondato, nella parte inferiore, da due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, legati alla base da un nastro celeste.

3. La partecipazione del Gonfalone della Provincia a manifestazioni e la sua esposizione, nonché l'esposizione della Bandiera nazionale e di quella dell'U.E. nella sede della Provincia e nelle sedi dei Circondari sono disciplinate da apposito Regolamento.
1. Lo Stemma della Provincia di Foggia è costituito da uno scudo a forma sannitica moderna. Esso riporta l'Arcangelo Michele, che impugna una spada con la mano destra e uno scudo sul braccio sinistro, nell'atto di schiacciare il serpente col piede sinistro, in campo di cielo d'azzurro, con monti e pianura entrambi al naturale.

2. Lo stemma è sovrastato da una corona, formata da un cerchio d'oro gemmato, con le cordature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ridecussati all'infuori.

3. L’utilizzazione dello stemma è riservato esclusivamente alla Provincia, che può consentirne l’uso in pubbliche manifestazioni di interesse generale ad altri soggetti attraverso la concessione formale del patrocinio morale da parte del Presidente della Provincia.

4. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma.

5. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia da portare a tracolla, di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia.
1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente e la Giunta.
1. La durata in carico del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. L'elezione, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge.

3. Il consigliere provinciale decade dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo le norme previste per la dichiarazione di incompatibilità, garantendo in fase dibattimentale il diritto del consigliere di far valere le cause giustificative.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata la delibera relativa.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio Provinciale, devono essere immediatamente assunte al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

6. Al Presidente della Provincia, ai componenti della Giunta, al presidente del Consiglio Provinciale, spetta l’indennità di funzione prevista dalla legge. Al Consigliere Provinciale compete a richiesta la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. Agli stessi spettano altresì l’indennità di missione e/o il rimborso spese per l’espletamento del proprio mandato.

7. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, adotta gli atti urgenti ed improrogabili.

8. In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio, i consiglieri eletti negli incarichi esterni restano in regime di prorogato fino alla loro sostituzione.
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato; le loro prerogative e diritti sono disciplinati dalla legge dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio provinciale.

2. I consiglieri hanno potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta, degli uffici e dei servizi dell'ente. Lo esercitano in forma collegiale attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, che sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consigliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità né onere alcuno, dagli uffici provinciali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni ai fini dell'espletamento del mandato.
1. Il regolamento deve garantire alle minoranze l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo o di garanzia, anche attraverso il diritto di accesso alle informazioni, sulle attività e le iniziative della Provincia e i suoi enti strumentali.

2. Alle minoranze spetta la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia.

3. Spetta alle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento, la nomina, quando di competenza consiliare, di loro componenti. 4. Spetta altresì alle minoranze la indicazione, quando la nomina ovvero la designazione è di competenza del Presidente, di loro componenti.
1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Presidente della Provincia.

2. L'assemblea procede innanzitutto alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio, uno dei quali spetta alla minoranza.

3. La seduta prosegue con il giuramento del Presidente della Provincia, con la comunicazione della composizione della Giunta, la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei Presidenti dei Gruppi, la discussione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento della provincia e di agire per il bene di tutti i cittadini".

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni di cui è stata richiesta la discussione.

6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenze esclusive in particolare sui seguenti atti fondamentali:
a. gli statuti dell'ente e del le Aziende, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c. le convenzioni fra province e fra Provincia e Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d. l'istituzione e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, l'emissione dei prestiti obbligazionari e la loro regolamentazione, emissione di buoni ordinari e straordinari e relativa regolamentazione;
i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j. gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, di competenza della giunta, del segretario generale o di altri dirigenti;
k. la definizione degli indirizzi per la designazione e per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni; la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge. A rappresentare l'Amministrazione Provinciale negli organismi di cui sopra saranno designati - salvo i casi di incompatibilità o eventuali deroghe - i Consiglieri Provinciali.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio si compone del Presidente, di due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza e di due consiglieri segretari, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, scelti fra i consiglieri provinciali in carica. Esso è eletto nella prima seduta del Consiglio Provinciale ed è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio.

2.
Non possono essere componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio né il Presidente della Provincia né i presidenti delle commissioni permanenti consiliari.

3.
Qualora, dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

4. In caso di esito negativo il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i consiglieri più anziani d’età.

5. La stessa procedura è seguita distintamente per l’elezione di ciascuno dei vice presidenti.

6. L’Ufficio della Presidenza del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio.

7. Il Presidente, i Vice presidenti ed i consiglieri segretari possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno un quinto dei membri del Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

8. Nella stessa seduta il consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente o del vice presidente con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno.

9. I vice presidenti sostituiscono, a mesi alterni cominciando dal più anziano per età, il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento di uno dei vice presidenti, le funzioni sono svolte dal secondo vice presidente.

10. Il Presidente e i vicepresidenti, nei casi di cui al precedente comma 9, non possono assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza della Provincia, che non competa loro per effetto della carica rivestita.
1. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Provinciale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei capigruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio;
d) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
e) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute da uno dei due Vice Presidenti, e in assenza di questi ultimi, dal Consigliere Anziano;
f) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
g) sottoscrive i verbali delle sedute insieme col segretario generale;
h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
i) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
j) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all’approvazione del consiglio;
k) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dotato di una autonoma struttura organizzativa esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
1. Il Presidente della Provincia sulla base del suo programma elettorale in collaborazione con gli assessori, sentita la giunta, definisce e predispone il documento preliminare delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le illustra al Consiglio entro trenta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.

3. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso il dibattito consiliare con la formulazione da parte dei consiglieri di indicazioni, emendamenti, integrazioni che sono raccolti dal Presidente della Provincia ed eventualmente utilizzati per la stesura del documento definitivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro e non oltre quindici giorni dalla discussione del documento preliminare.

4. La stessa procedura è osservata alla fine del secondo esercizio del mandato nel caso si renda necessario adeguare o verificare l’attuazione delle linee programmatiche.

5. Il documento definitivo delle linee programmatiche dell’azione di governo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.

6. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e il riferimento principale per la formulazione degli atti fondamentali del Consiglio di cui al precedente articolo 32 ed è il riferimento principale per l’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

7. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, il documento delle linee programmatiche dell’azione di governo può essere sottoposto a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento del consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, o per motivi di ordine pubblico o per la riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso. Nel computo del numero dei componenti necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente della Provincia.

3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice: risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto quello più anziano d’età.

6. Ogni proposta sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dei pareri dei dirigenti a norma di legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento.

7. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario che li sottoscrive con il Presidente della seduta.
1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee, speciali e di quella straordinaria.

2. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, in armonia con lo statuto e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a. i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione;
b. le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c. la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo;
d. le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e. le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
f. le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

4. Nel bilancio annuale della Provincia devono essere previste le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina la gestione e le modalità d’uso dei beni assegnati al Consiglio ed ai gruppi Consiliari.
1. I Consiglieri provinciali, il Presidente della Provincia e gli Assessori sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo le disposizioni di legge entro tre mesi dalla assunzione della carica.

2. Nel settembre di ogni anno, i Consiglieri, il Presidente della Provincia e gli Assessori della Giunta sono tenuti a depositare presso la segreteria generale un’attestazione sulle eventuali variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi.

3. La segreteria generale predispone moduli per le dichiarazioni di cui sopra che sono pubblicate annualmente assieme alle situazioni patrimoniali.
1. Le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi.

2. I gruppi hanno diritto all’assegnazione di una sede propria e ai mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni.

3. Ogni gruppo è presieduto da un capogruppo che lo rappresenta.

4. É istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con il compito di programmare ed organizzare i lavori del consiglio. Essa svolge le altre funzioni attribuitele dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
1. Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di legge, il Consiglio Provinciale si organizza in dieci Commissioni Consiliari permanenti di lavoro con funzioni di proposta e di controllo.

2. I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni Consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.

3. Con deliberazione del Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite, su materie di interesse provinciale commissioni speciali, commissioni di indagine o di inchiesta e commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
1. Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico.

2. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia viene eletto dai componenti della Commissione stessa tra i membri delle minoranze con voto palese.

4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia.
1. Il Presidente della Provincia rappresenta legalmente la Provincia ed è responsabile dell’amministrazione dell’ente. Sovrintende all’andamento generale dell’ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi provinciali e ne coordina l’attività. Segno distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con impressi gli stemmi della Repubblica e della Provincia.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno; coordina e programma l’attività degli assessori, ne mantiene l’unità di indirizzo politico; assicura la rispondenza dell’attività di tutti gli organi della Provincia agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

3. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso Enti, aziende e istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Provinciale ed eventualmente il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

6. Il Presidente della Provincia indice i referendum, promuove conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

7. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge e dallo statuto, assumono il nome di decreti.

8. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
1. Il vicepresidente è nominato dal Presidente della Provincia tra gli assessori. Sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio della funzione.
1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente e da dieci assessori.

2. Il Presidente della Provincia nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

3. Il Presidente può revocare uno o più assessori procedendo alla nomina dei sostituti, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli Amministratori Provinciali (Consiglieri e Assessori) possono essere nominati rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società.

6. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Essi hanno diritto di ricevere l'avviso di convocazione. Prendono la parola quando sono relatori di proposte o se richiesto o su invito del Presidente della Provincia. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni, e mozioni.
1. La Giunta collabora col Presidente nell’amministrazione della Provincia e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti. Alle sedute partecipa il Segretario della Provincia che ne redige i verbali.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente. Su invito del Presidente possono essere ammessi a partecipare ai lavori dirigenti, funzionari, consulenti, cittadini e autorità, nonché i revisori dei conti, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

4. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Rientra nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.


Capo V - Deliberazioni


1. Il Consiglio e la Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, esprimono le proprie determinazioni mediante deliberazioni adottate sulla base di proposte opportunamente istruite dai responsabili dei servizi e degli uffici provinciali.

2. L’iniziativa delle proposte spetta al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli assessori, nonché ai cittadini ed agli altri enti territoriali secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio o della Giunta deve essere corredata del parere di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dai responsabili del servizio interessato e della ragioneria.

4. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all’albo Pretorio Provinciale.

5. Gli atti riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del Presidente della Provincia assumono la forma e il nome di decreto.


Capo VI - Uffici e personale


1. L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati con uno o più regolamenti, in conformità alle disposizione di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei CCNL del personale degli Enti Locali.

2. I regolamenti, di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Provinciale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Provinciale.

3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di professionalità e responsabilità.

4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

5. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze dell'esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Provincia ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti, attinenti per materia, prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

7. Negli stessi regolamenti sono previste anche le forme di coordinamento dell’attività degli uffici e sono disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, con l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.
1. Il Consiglio Provinciale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione, il Consiglio Provinciale provvede a definire le linee essenziali di organizzazione dell’Ente e i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell’attuazione del programma politico-amministrativo.
1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo approvati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale.

2. Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce, con provvedimento motivato, gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal relativo regolamento sull’ordinamento.

3. Gli incarichi sono conferiti a personale con qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell’amministrazione.

4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti sia al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. La definizione e l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna spettano al Presidente che, sulla base delle linee programmatiche di governo dell’amministrazione ovvero in relazione al conseguimento di obiettivi previsti in piani e programmi annuali o pluriennali, sceglie con criteri fiduciari i collaboratori esterni.

6. In caso di inerzia o ritardo nell’assunzione di atti dovuti, di competenza dei dirigenti o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente della Provincia assegna un termine per l’adempimento e nomina un "commissario ad acta" ove l’inerzia permanga ulteriormente, salvo l’adozione dei provvedimenti sanzionatori del caso nonché la facoltà di revocare l’incarico ove ne ricorrano i presupposti.
1. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione, assistenza e consulenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. A tal fine egli redige pareri scritti e orali e, su richiesta, appone il visto di conformità sui singoli atti amministrativi.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Formula inoltre proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità, omissione e disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

5. La Provincia ha un vice segretario che svolge funzioni vicarie del segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre norme assumono la denominazione di "determinazioni".

2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

3. Le determinazioni, entro tre giorni dalla loro adozione, sono pubblicate all’albo Pretorio per quindici giorni e depositate in copia presso la segreteria generale.


Capo VII - Finanza e contabilità


1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica.

2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi di competenza.
2/bis. La Provincia garantisce il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, come disciplinato nel Regolamento. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, la Provincia applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. Entro il 31 di dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine previsto dalla legge, il Consiglio Provinciale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni ai cittadini ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale oltre che il personale necessario per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

7. La Giunta entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
1. La revisione economico-finanziaria del bilancio provinciale è effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due.

2. I componenti del Collegio devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Provinciale e non essere parenti né affini entro il quarto grado del Presidente della Provincia e dei componenti la Giunta.

3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4.
Nell’esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici provinciali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia di atti e di documenti.

5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, specificando i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere realizzato un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione la Provincia può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

4. Per i servizi erogati la Provincia definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina gli indici e parametri idonei a misurare i risultati conseguiti.


Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali


1. Il Consiglio Provinciale provvede ad emanare tutti i regolamenti di attuazione previsti dallo Statuto e ad adeguare quelli esistenti, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Fatte salve le norme di legge, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Statuto.
1. La revisione e le modifiche dello Statuto seguono lo stesso procedimento dell'approvazione prevista dalla legge.