Funzioni istituzionali

Cosa si intende per Provincia di Foggia?

Natura istituzionale e denominazione

  1. La Provincia di Foggia è ente locale autonomo intermedio tra i Comuni della provincia di Foggia e la Regione Puglia. Negli atti ufficiali assume la denominazione di "Provincia di Foggia".
  2. Negli atti ufficiosi, anche a rilevanza pubblica ed esterna può assumere la denominazione di "Provincia di Capitanata" nel rispetto della propria identità storica territoriale.
  3. Essa impronta la sua attività ai principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e a quelli dell'Unione Europea dell'O.N.U.

Obiettivi

  1. La Provincia opera per lo sviluppo del territorio della Capitanata, valorizzando la sua essenziale peculiarità di provincia-regione che, per la sua funzione naturale di crocevia tra il Nord e il Sud, per la sua estensione e la sua ricchezza territoriale, per le sue risorse umane e naturali ha un ruolo rilevante nei processi di sviluppo della Puglia e del meridione.
  2. La Provincia adotta la programmazione democratica come metodo fondamentale della sua attività.
  3. La Provincia:
  1. promuove la crescita sociale, culturale e civile dei suoi abitanti anche attraverso il sostegno a iniziative proposte dalle forze culturali presenti presenti sul territorio;
  2. promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente favorisce le attività produttive; si adopera per il superamento degli squilibri settoriali e sociali esistenti nel suo territorio;
  3. favorisce ogni intervento diretto a prevenire e a combattere sul territorio l'insorgere di fenomeni di devianza e di emarginazione, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, alla tossicodipendenza, all'alcolismo;
  4. riconosce negli anziani un importante patrimonio di idee, di cultura e di esperienza che va tutelato e valorizzato anche in collaborazione con gli organismi sindacali, istituzionali e culturali della terza età;
  5. garantisce, in concorso con gli altri enti, il diritto alla salute e alla qualità della vita, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro;
  6. concorre con la Regione e con i Comuni alla realizzazione di servizi sociali efficaci ed efficienti, per la risoluzione dei problemi degli anziani, dei minori, dei disabili, degli invalidi e delle fasce sociali più deboli;
  7. promuove ogni iniziativa utile a favorire la effettiva "pari opportunità" di entrambi i sessi;
  8. opera fattivamente per l'integrazione della Capitanata nell'Unione Europea, partecipando attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale;
  9. salvaguarda le identità culturali, tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio e si impegna a conservare e sviluppare i vincoli di solidarietà con gli emigrati;
  10. incoraggia e sostiene lo sport dilettantistico quale importante e fondamentale momento di aggregazione sociale; mette a disposizioni degli Enti e delle Associazioni sportive dilettantistiche operanti in Capitanata le proprie strutture;
  11. promuove, favorisce e sostiene le iniziative per l'occupazione giovanile.

Compiti di programmazione

  1. La Provincia:
    1. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale;
    2. concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
    3. formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale sia settoriale.
  2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
    1. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
    2. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
    3. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
    4. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
  3. La Provincia accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Servizi

  1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, mediante le seguenti forme:
    1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
    2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
    5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
  2. Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi gestiti dalla Provincia direttamente o secondo le modalità indicate nei commi precedenti, viene istituita la Conferenza Permanente dei Servizi Provinciali, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno per analizzare lo stato dei servizi e formulare proposte per il miglioramento della loro efficienza ed efficacia.
  3. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da apposito Regolamento.

Il presente elenco è stralcio dallo Statuto provinciale (Ultima modifica: delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 20/11/2003)

Le funzioni delle Province

Le funzioni delle Province

(In fase di Riordino)

Settori di intervento delle Province nell'Ordinamento delle Autonomie Locali

Art. 19, T.U. 28 settembre 2000, n. 267

La provincia esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

  • difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  • tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  • valorizzazione dei beni culturali;
  • viabilità e trasporti;
  • protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
  • caccia e pesca nelle acque interne;
  • organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  • servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  • compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

Le funzioni informative delle Province

Art. 12 e Art. 19, comma 1, lett. l) del T.U. 28 settembre 2000, n. 267

  • I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite alle Province sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
  • I sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ed è in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
  • Spettano alla Provincia le funzioni relative alla raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
  • I sistemi informativi provinciali devono soddisfare sia le esigenze dello scambio dei flussi informativi all'interno della Provincia, sia quelle dello scambio dei flussi informativi con altri livelli istituzionali, con particolare attenzione agli enti locali e ai piccoli Comuni del territorio.

Cooperazione istituzionale

Art. 19, commi 2-3, del T.U. 28 settembre 2000, n. 267

  • La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
  • La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.
  • L'attività di assistenza tecnica delle Province verso gli enti locali ed i piccoli Comuni si esercita tramite convenzioni per l'utilizzo degli uffici legali, uffici Europa, uffici contratti, uffici tecnici, degli uffici di statistica, ecc.
  • La disciplina della programmazione negoziata prevede espressamente un ruolo attivo degli enti locali (delle Province) come soggetti promotori e come responsabili dei patti territoriali e dei contratti d'area.

Compiti di programmazione nell'Ordinamento delle Autonomie Locali

Art. 20 del T.U. 28 settembre 2000, n. 267

La provincia:

  • raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
  • concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
  • formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
  • predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
    • a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
    • b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
    • c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
    • d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il ruolo del PTCP

Art. 57 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • La legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

Ambiente, flora e fauna

Art. 70,D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 cfr. leggi regionali e d Lgs 96/99

  • compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  • competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
  • licenze di caccia e di pesca;
  • funzioni amministrative sulle attività a rischio rilevante come individuate dalle Regioni;
  • predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento, nelle aree ad elevato rischio ambientale.

Difesa del suolo e risorse idriche

Cfr. D. Lgs. 96/99 e leggi regionali e Art. 89, comma 1 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
  • dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 del d. lgs. 112/98;
  • compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
  • concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  • concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
  • concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche;
  • polizia delle acque;
  • programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  • gestione del demanio idrico;
  • nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche.

Inquinamento delle acque

Art. 81, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
  • monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
  • monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 84, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore;
  • tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
  • rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

Opere pubbliche

D. lgs. 96/99

  • autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
  • valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

Protezione civile

Art. 108, D. Lgs 31 marzo 1998

  • attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  • predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  • vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Energia

Art. 31, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. In particolare:

  • redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  • autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
  • valorizzazione dei beni culturali;
  • controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Miniere e risorse geotermiche

Art. 34 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • Vigilanza e di polizia mineraria sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali e in materia di coltivazione di cave e torbiere;
  • funzioni di concessione degli ausili finanziari.

Viabilità

Art. 99, commi 2 e 3 D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112

Sono attribuite alle Province:

  • funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale regionale e provinciale, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

Trasporti

Art. 105, comma 3, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D. Lgs. 96/99; D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e leggi regionali

  • autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola; riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  • rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  • controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
  • rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
  • autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  • pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico; gestione dei servizi di trasporto conferiti dalle regioni.

Servizi Sociali

Art. 132, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS. Nell'ambito delle funzioni conferite le Province esercitano funzioni di programmazione mentre sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane,

  • i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

Istruzione

Art. 139, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

In relazione all'istruzione secondaria superiore sono attribuite alle Province:

  • l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
  • la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
  • i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
  • il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
  • la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
  • le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
  • la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
  • le competenze relative all'edilizia scolastica ex legge 23/96.

Formazione professionale

Art. 143, comma 2, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142 del D. lgs 112/98.

Beni culturali

Art. 150, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 150

  • i musei o altri beni culturali statali la cui gestione è trasferita alle province secondo l'individuazione operata dalla commissione paritetica designata dalla Conferenza unificata.

Lo sportello unico per le imprese

Art. 23 e 24 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • Le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali, alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
  • ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali (quali le Province), le funzioni relative all'insediamento di attività imprenditoriali, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

Agricoltura e Turismo


  • Competenze conferite dalle leggi regionali.

Artigianato

Art. 14, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

  • tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Fiere, Mercati e commercio

Funzioni amministrative relative all'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore.

Industria


  • Concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie;
  • Accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;
  • Adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
  • Modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

Mercato del Lavoro

D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e leggi regionali di attuazione

  • collocamento ordinario, collocamento agricolo, collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale, collocamento obbligatorio, collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, collocamento dei lavoratori a domicilio, collocamento dei lavoratori domestici;
  • avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
  • preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  • programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
  • collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
  • programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
  • indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
  • indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
  • compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica.