Accessi da Giugno 2022
Come fare per tutelarsi nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato con la Provincia di Foggia.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 13 e seguente del vigente regolamento provinciale per il procedimento amministrativo.
DIRITTO DI PROPORRE RICORSO AMMINISTRATIVO / GIURISDIZIONALE
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo".
In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e seguenti.
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E APPALTI
Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Per i termini di impugnazione, si rinvia all’art. 120 del D.Lgs.104/2010.
TUTELA PREVISTA IN CASO DI PROVVEDIMENTO EMESSO FUORI TERMINE
Qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, l'interessato può presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, anche senza necessità di diffidare preventivamente l'Amministrazione inadempiente.
L'organo di governo ha individuato nella figura del Segretario Generale il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ad emettere il provvedimento conclusivo. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (decurtato delle eventuali cause di sospensione), il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale, affinché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti (art. 2 comma 9 ter Legge 241/1990).