Accessi da Giugno 2022
Il registro delle richieste di accesso è istituito a seguito delle indicazioni riportate nelle linee guida emanate dall'ANAC (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) recanti le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.
Il registro delle diverse tipologie di accesso oltre ad essere funzionale al monitoraggio che l'ANAC intende svolgere sull'accesso civico generalizzato, risulta utile per l'Ente che, in una logica di semplificazione della propria attività, rende noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso.
Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso con l'oggetto, la data ed il protocollo di arrivo; l'esito, con la data ed il protocollo della decisione dell'ente. I dati personali sono oscurati a tutela del diritto alla privacy
Ai fini della pubblicazione, a partire dal primo semestre dell'anno 2017, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
La lettura dell'art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 individua due tipologie di accesso civico:
1 Quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti ed informazioni per cui sussiste l'obbligo “art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013);
2 Quello generalizzato relativo a tutti gli atti, dati ed informazioni in possesso della P.A. (art. 5, comma 2, D. Lsg. n. 33/2013).
Entrambe le istanze di accesso possono essere presentate da chiunque, non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente né debbono essere motivate.
Vanno però identificati i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti sia cartaceo, sia elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo che l'Ente sostiene per la riproduzione su supporti materiali.
(art. 5 , comma 1 - D.Lgs. n. 33/2013)
E' il diritto di chiunque di chiedere all'Ente documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, nei casi in cui la suddetta pubblicazione sia stata omessa.
L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente.
La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza.
L'istanza deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e trasmessa all'Ente per il tramite dell'Ufficio di Protocollo. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dopo aver ricevuto la richiesta la trasmette al Dirigente del servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente.
Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica sul sito dell'Ente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web dell'Ente quanto richiesto dandone comunicazione al richiedente ed indicando il relativo collegamento ipertestuale.
A fronte dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010.
(art. 5 , comma 2 - D.Lgs. n. 33/2013)
E' il diritto di accedere a dati , documenti e informazioni detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD (art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005), oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al Protocollo Generale con trasmissione a mezzo posta, fax, a mano).
L'Ufficio di Protocollo Generale, apposti i dati di protocollo, trasmette l'istanza all'ufficio competente a decidere sulla medesima.
Competenza a decidere sulle istanze di accesso
La competenza della decisione spetta al Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.
Conclusione del procedimento
Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso generalizzato va concluso, con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza di accesso.
Tale termine non è derogabile tranne l'ipotesi di sospensione di dieci giorni nel caso di comunicazioni della richiesta di accesso al/ai controinteressato/i (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 33/2013).
L'inosservanza del termine predetto costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente ed è valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46, D. Lgs. n. 33/2013).
I controinteressati nell'accesso civico generalizzato
L'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che per ciascuna istanza di accesso generalizzato, l'Ente deve verificare l'eventuale presenza di controinteressati, vale a dire “tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche- che dall'accesso potrebbero vedere pregiudicati i propri interessi coincidenti con quelli di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013 (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali).
La presenza di controinteressati comporta per l'Ente, l'obbligo della comunicazione della ricezione dell'istanza di accesso che va trasmessa ai predetti in copia con raccomandata con ricevuta di ritorno. I controinteressati hanno a disposizione dieci giorni per la proposizione di motivata opposizione al rilascio degli atti richiesti.
Resta comunque in seno all'Ente il potere di decidere, in ordine all'accesso, anche in presenza di opposizione da parte dei controinteressati.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione dei controinteressati, l'Ente è tenuta a darne comunicazione al richiedente ed ai controinteressati.
Al fine di consentire, da parte dei controinteressati, la proposizione dei rimedi contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza, i dati e documenti non possono essere inviati al richiedente prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati.
Competenza in caso di riesame
Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. n. 33/2013 “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Se i dati o documenti richiesti siano detenuti dal RPCT, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, è necessario che l'Ente individui in modo preventivo un distinto ufficio (sovraordinato o, in mancanza, equiordinato), eccezionalmente, competente a decidere sulle istanze di riesame.
In caso di rigetto totale o parziale dell'istanza di accesso, l'Ufficio competente per il riesame deve essere indicato al richiedente l'accesso.
Avverso la decisione del Responsabile del Procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
Indirizzi utili:
PROTOCOLLO GENERALE
indirizzo: Via P. Telesforo, 25 – 71122 Foggia
Referente: Dott.ssa Olma D'Emilio
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Diella
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ubicazione: P.zza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia
stanza n. 8 – primo piano
Referente: P.I. Gesualdo Francesco
Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico: Dott. Giuseppe Diella
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Segretario Generale: Dott. Luigi Di Natale
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO