Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati (art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)

Capo I
Norme generali

 Art. 1
Oggetto

  1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Osservanza delle norme regolamentari

  1. L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai provvedimenti conseguenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3
Pubblicità e diffusione del regolamento

  1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell’intera comunità provinciale.

Art. 4
Tipologia e natura delle provvidenze

  1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali ai soggetti interessati possono articolarsi in forma di:

  1. contributi ordinari, quando le provvidenze siano dirette a favorire attività ordinarie annualmente programmate dai soggetti richiedenti;

  2. contributi a particolari iniziative, quando le provvidenze siano dirette a favorire particolari attività o iniziative o interventi dei soggetti richiedenti, riconosciuti validi dalla Provincia, e parzialmente sostenute dalla Provincia;

  3. contributi straordinari, a favore di iniziative o interventi aventi particolari e documentato carattere di eccezionalità e di urgenza;

  4. patrocini, con la concessione di contributi di modestà entità, per la copertura dei costi di stampa dei materiali promopubblicitari o per la concessione di premi di rappresentanza;

  5. vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

  1. Il regolamento disciplina anche la concessione di contributi o l’assunzione diretta di oneri finanziari a carico dell’Ente per la compartecipazione della Provincia in interventi da questa coorganizzati in collaborazione dei soggetti di cui all’art.1

  2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella concessione gratuita o nella riduzione del corrispettivo per l’uso dei beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l’utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

 Art. 5
Limiti oggettivi del Regolamento

  1. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti in forza della esecuzione di leggi,  statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati  dal Consiglio Provinciale.

  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contributi che il Consiglio Provinciale in sede di Bilancio di Previsione o la Giunta in sede di Piano Esecutivo di Gestione destinano direttamente allo svolgimento di particolari iniziative ed attività, limitatamente alle norme riguardanti le modalità di liquidazione e la stipula di convenzione o di disciplinari di cui ai comma 2 e 3 dell’art.10.

Art. 6
Imputazione dei contributi e delle provvidenze nel Bilancio di Previsione dell'Ente

  1. In esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento, sono distinti nel Bilancio di previsione della Provincia i capitoli di spesa riferentisi alle diverse tipologie ed ai diversi settori di contributo e di provvidenza.

Capo II
Procedure

Art. 7
Modalità di determinazione delle provvidenze

  1. Le domande di provvidenze finanziarie ed economiche devono pervenire alla Provincia entro e non oltre il 30 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, tranne richieste aventi carattere eccezionale e straordinario e le richieste che riguardano la concessione del Patrocinio, l’uso dei beni immobili della.Provincia, la concessione dei vantaggi economici di cui all’art.4, che vanno di norma presentate almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa o intervento per cui si richiede la provvidenza.

  2. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolameno

  3. La Giunta Provinciale può modificare i termini di scadenza per motivate esigenze sopraggiunte ed imprevedibili.

Art. 8
Destinatari delle provvidenze

  1. La concessione dei contributi e delle provvidenze di cui al presente regolamento può essere disposta dall'Amministrazione Provinciale a favore:  

  1. di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;

  2. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano la loro attività senza fine di lucro e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;

  3. di associazioni non dotate di personalità giuridica, di comitati aventi carattere culturale, ambientaliste, sportivo, ricreativo, nonché di associazioni ed organizzazioni del volontariato, di cooperative sociali e di associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale.

  1. La costituzione dell’associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 12 mesi, la richiesta dell’intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all’art. 6 della legge 11.8.91, n. 266.

Art. 9
Richieste di ammissione alle provvidenze

  1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

  2. Le istanze presentate sull’allegato modello a) dovranno contenere le indicazioni stabilite dai successivi articoli e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:

  1.  all’assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;

  2. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati.

  1. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione dei contributi ordinari di cui alla lettera a) comma  1 del precedente devono essere, comunque, corredate da:

  1. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non sia già in possesso dell’Ente;

  2. copia dell’ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l’attività riguardante l’ambito provinciale;

  3. relazione illustrativa dei programmi di attività per l’esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli eventualmente ricavabili dalle attività a pagamento.

  1. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative di cui alla lettera b) comma 1 dell’art.4,  nonché le proposte di interventi in compartecipazione o di coorganizzazione di cui al comma 2 dell’art.4, devono essere accompagnate dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente e da dettagliato preventivo delle spese e dei mezzi previsto per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

  2. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dell'ente o associazioni organizzative nonché oneri riferiti all’uso dei materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.

  3. Nel caso in cui le istanze presentate, pur meritevoli di attenzione, non contengano adeguata documentazione, l’organismo compente alla istruttoria e all’esame può richiedere l’integrazione, da presentarsi entro 15 giorni.

Art. 10
Modalità di erogazione delle provvidenze

  1. La concessione dei contributi ordinari di cui alla lettera a) comma 1 dell’art.4 viene disposta dal Consiglio Provinciale, su proposta e previa istruttoria della VI Commissione Consiliare, e viene liquidata dal Dirigente previa presentazione di relazione consuntiva dell’attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnate dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale, secondo il modello allegato di cui alla lettera C).

  2. La concessione dei contributi per attività specifiche e/o iniziative di cui alla lettera b) comma 1 dell’art.4, nonché delle provvidenze per la realizzazione di interventi in compartecipazione o di coorganizzazione di cui al comma 2 dell’art.4 viene disposta dalla Giunta Provinciale e liquidata dal Dirigente, a presentazione di relazione consuntiva sull’attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, secondo il modello allegato di cui alla lettera D).

  3. La determinazione del Dirigente del Servizio può prescrivere al soggetto beneficiario l’obbligo di sottoscrivere una convenzione o un disciplinare che determini gli obblighi che questi assume nei confronti dell’Amministrazione, con particolare riferimento alla presenza istituzionale dell’Amministrazione sui materiali di carattere promozionale e pubblicitario, e, per la sole iniziative di cui al comma 2 dell’art.4, alle modalità di intervento e di partecipazione dell’Amministrazione nelle fasi di organizzazione dell’iniziativa.

  4. In casi particolari, su espressa e motivata richiesta del soggetto beneficiario, è consentita la possibilità di erogare un’anticipazione fino al 100% della somma ammessa a contributo.

Art. 11
Criteri di concessione

  1. Sono ammessi ai contributi i soggetti, le attività o le iniziative in possesso dei seguenti requisiti minimi e fondamentali:

  1. carattere pubblico;

  2. interesse quantomeno di ambito sovracomunale;

  3. senza finalità di lucro.

  1. Di norma, i soggetti, le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi devono avere sede o svolgersi nel territorio provinciale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal  territorio provinciale o richieste da soggetti non aventi sede in esso, se essi hanno tra gli obiettivi la valorizzazione  dell'immagine e la promozione del prestigio della Provincia di Foggia, o comunque  l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, sociale della Comunità  dauna.

  2. I contributi saranno prioritariamente assegnati alle attività o  iniziative che:

  1. siano funzionali ad una progettualità, generale o mirata,  coordinata dall'Amministrazione Provinciale, e che siano in particolare coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione;

  2. siano il risultato di una  concertazione fra più soggetti promotori o organizzatori, nel qual caso il  contributo potrà essere assegnato al soggetto capofila dell'attività, o del  progetto, oppure potrà essere ripartito fra tutti, o alcuni dei soggetti  organizzatori in quantità proporzionale alla percentuale di apporto  all'organizzazione dell'attività o del progetto.

  1. I contributi ordinari e le provvidenze di cui alla lettera a) comma 1 dell’art.4, sono concessi dal Consiglio Provinciale, tenuto conto delle risorse stanziate in bilancio e delle richieste istruite dalla Provincia. Il relativo piano di assegnazione è approvato dal Consiglio su proposta della VI Commissione Consiliare,  sulla base dei seguenti criteri aggiuntivi rispetto a quelli definiti in precedenza:

  1. assenza di fini di lucro negli scopi statutari;

  2. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività svolte;

  3. coincidenza delle attività svolte con gli interessi generali della comunità provinciale;

  4. incidenza del volontariato nelle attività dirette al perseguimento degli scopi associative.

  1. I contributi  di cui alla lettera b) comma 1 dell’art.4 e al comma 2 dell’art.4 sono concessi dalla Giunta Provinciale, che approva il relativo piano entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'  attività oggetto della richiesta, fatte salve le diverse esigenze temporali  connesse con l'approvazione del Bilancio di previsione.

  2. L'ammontare  complessivo dei contributi viene definito entro i limiti assegnati dal Bilancio  di previsione.

  3. I contributi di cui alla lettera a) comma 1 dell’art.4 sono concessi nella misura massima del  70 (settanta) % della spesa riconosciuta  ammissibile per l'attività e/o l'iniziativa proposta.

  4. I contributi o l’assunzione diretta di spese per la realizzazione di iniziative ed interventi organizzati dalla Provincia in compartecipazione o in collaborazione con il soggetto richiedente, di cui al comma 2 dell’art.4 non possono superare il 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

  5. Nella definizione del Piano, la Giunta si attiene ai seguenti criteri prioritari, aggiuntivi rispetto a quelli definiti ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo:

  1. qualità dell’iniziativa;

  2. radicamento nel tempo e nel territorio;

  3. coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione;

  4. qualità del soggetto proponente;

  5. compartecipazione finanziaria del soggetto proponente.

Art. 12
Condizioni generali di concessione

  1. La Provincia resta esclusa da ogni forma di responsabilità derivante da rapporti dei beneficiari con soggetti terzi;

  2. I beneficiari delle provvidenze erogate sono tenuti ad evidenziare nel materiale promo-pubblicitario delle manifestazioni il concorso della Provincia alla realizzazione delle stesse.

  3. Limitatamente alle attività di cui all’art.4 comma 2, organizzate in compartecipazione o in collaborazione con I soggetti beneficiari, dev’essere garantita la partecipazione della Provincia alle fasi organizzative ed attuative.

Art. 13
Campo di applicazione

  1. I contributi e le provvidenze di cui al presente regolamento sono erogati, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

      Art. 14
Tutela e valorizzazione dell’ambiente

  1.  Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:

  1. al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

  2. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

  3. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

  1. Le provvidenze sono erogate a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell’ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato nel settore ambientale.

Art. 15
Area delle attività culturali, formative e dello spettacolo

  1. Gli interventi della provincia sostengono le attività e le iniziative culturali ed educative dei soggetti pubblici e privati.

  2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

  3.   Sono ammissibili:

  1. attività, iniziative  culturali e formative, o similari;

  2. attività e iniziative teatrali,  cinematografiche, musicali, ed in genere rivolte alla promozione di pubblici spettacoli;

  3. attività e  iniziative di organizzazione di convegni, mostre, rassegne, esposizioni,  concerti, aventi finalità culturali, artistiche, aggregative, o similari;

  4. progetti di produzione, documentazione, diffusione della cultura e delle  produzioni artistiche a mezzo di pubblicazioni editoriali a stampa, audiovisivi, supporti multimediali, o similari;

  5. attività di divulgazione e  promozione della cultura scientifica e dell'educazione ambientale, o  similari;

  6. manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle  tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale, o  similari;

  7. attività tese alla promozione delle politiche di aggregazione ed  educazione giovanile, all'inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del  disagio giovanile, o similari;

  8. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;

  9. acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali;

  10. acquisto di opere di particolare interesse provinciale; il parere per l’acquisto sarà formulato da un comitato di tre esperti nominati ogni quattro anni dal Presidente della Provincia;

  11. pubblicazione o acquisto di opere intese a valorizzare la storia, il folklore, la cultura e la ricerca scientifica della provincia di Foggia; il parere su dette pubblicazioni sarà formulato da un comitato scientifico di tre esperti nominati ogni quattro anni dal Presidente della Provincia.

Art. 16
Area delle attività umanitarie, socio-assistenziale e del volontariato

  1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico.

  2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all’area assistenziale, abbiano, di norma, per l’ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

Art. 17
Area della promozione e sviluppo del turismo

  1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell’immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

  2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

Art. 18
Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

  1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

  2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

  3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico purché concorrano alla promozione della pratica sportiva e non abbiano esclusiva finalità di lucro.

Capo   III
Provvidenze diverse

Art. 19
Interventi straordinari

  1. La Giunta Provinciale può concedere, in via  straordinaria ed eccezionale, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico, non  previste nel piano annuale dei contributi ordinari di cui al comma 5 dell’art.11, per le quali non sia stato  possibile presentare la richiesta entro il termine di cui al precedente art. 6,  e comunque per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e  riconducibili agli obiettivi delle politiche culturali e sociali  dell'Amministrazione.

  2. La domanda di contributo straordinario deve  essere formulata con le modalità prescritte dal presente regolamento, e deve adeguatamente motivare le ragioni della eccezionalità e straordinarietà del contributo richiesto, che deve comunque riferirsi ad iniziative che non interessino persone o gruppi di persone, ma abbiano valenza generale ai fini dello sviluppo sociale e della promozione del territorio.

  3. Dei  contributi concessi ai sensi del primo comma del presente articolo viene data  informazione alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

  4. La procedura e le  modalità di liquidazione dei contributi straordinari sono quelle stabilite dal  precedente art. 10.

Art. 20
Patrocini

  1. Si intende per patrocinio il sostegno dell'Amministrazione Provinciale all'iniziativa. Il patrocinio può essere richiesto e concesso senza oneri per l’Amministrazione, o limitatamente alla assunzione delle spese o alla concessione di contributi di modesta entità, di cui alla lettera c) comma 1 dell’art.4 e/o alla concessione di sale e strutture dell’Ente.

  2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Presidente almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione per la quale si richiede il patrocinio.

  3. Nella istanza deve risultare la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti istituzionali dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo, nonché gli altri contributi concessi da soggetti pubblici e privati.

  4. Il patrocinio è concesso, con atto formale, dal Presidente, sulla base delle disponibilità di bilancio, previa valutazione dell'istanza che deve tener conto dei seguenti criteri:

  1. attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Provinciale;

  2. rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 13;

  3. assenza di fini di lucro.

  1. Qualora il patrocinio comporti l’assunzione di oneri finanziari o la concessione di sale e strutture dell’Ente, gli atti di gestione successivi vengono demandati ai dirigenti competenti.

  2. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

Art. 21
Premi di rappresentanza

  1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente e o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

Art. 22
Utilizzo delle sale della Provincia

  1. L'Amministrazione Provinciale sostiene  le attività e le iniziative, di cui al presente Regolamento, anche con la  concessione temporanea di spazi, impianti, attrezzature e servizi  propri.

  2. Le sale e le altre strutture di proprietà o nella disponibilità della Provincia, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di fruibilità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti, secondo le modalità definite per la concessione dei patrocini, e limitatamente alle manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione.

  3. Le sale e gli altri spazi possono venire gratuitamente concessi anche per manifestazioni sostenute dalla Provincia o da questa coorganizzate con I soggetti di cui al presente Regolamento, previa deliberazione della Giunta Provinciale.

  4. L’utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dal regolamento, all’osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Capo IV
Albo dei beneficiari di provvidenze

Art. 23
Istituzione albo

  1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art.  24
Struttura dell'albo

  1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

-    estremi del beneficiario ed indirizzo;
-    tipo e quantificazione delle provvidenze;
-    estremi del provvedimento di concessione;
-    disposizioni regolamentari sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 25
Registrazioni

  1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento formale che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 26
Gestione e aggiornamento

  1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

Art. 27
Norme transitorie

  1. In sede di prima attuazione, la scadenza di cui all’art. 7 è fissata a trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento. Le istanze pervenute alla data di esecutività del presente regolamento sono esaminate ed eventualmente soddisfatte secondo le modalità ed I criteri in esso previsti.

  2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alla concessione del Teatro del Fuoco e dell’ODA Teatro, fino all’adozione di specifici regolamenti per le due strutture.

  3. Il presente regolamento integra e sostituisce tutti gli altri regolamenti recanti norme per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di qualsiasi natura, ad eccezione dei Regolamenti che disciplinano l’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti e la concessione di contributi in conto interesse alle piccole e medie imprese.